RECUPERO CREDITI A LIVELLO INTERNATIONALE

Recupero crediti a livello internazionale e esecuzione forzata in ambito europeo

La parola "internazionale" riveste una grande importanza per lo studio legale Viehbacher, anche in termini di recupero crediti e esecuzione forzata. I confini tra stati non rappresentano un ostacolo per noi. Tuteliamo i diritti dei nostri clienti in tutta Europa, con particolare attenzione ai paesi di lingua tedesca, nei quali siamo presenti con le nostre sedi nazionali, ovvero in Liechtenstein, Germania, Austria e Svizzera.

Che cosa si intende per esecuzione forzata e come funziona?

L'esecuzione forzata è un procedimento statale volto all'attuazione forzata di un diritto e/o garanzia di un creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nei confronti di uno o più creditori sulla base di un titolo esecutivo (di solito una sentenza).
Per mantenere più basse possibili le spese dei nostri assistiti, se l'ammontare dei crediti è minimo invece di intentare un'azione legale optiamo per il recupero crediti tramite un procedimento d'ingiunzione volto ad ottenere un titolo esecutivo. Un titolo esecutivo ci consente di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti del debitore, in collaborazione con l'Ufficiale giudiziario e il tribunale esecutivo in questione, avente ad oggetto i beni mobili e immobili del debitore.

Esecuzione forzata internazionale

L'esecuzione forzata assume un carattere internazionale quando il debitore e il creditore risiedono in paesi diversi.
Con l'entrata in vigore di regolamenti e leggi relativamente recenti, come la legge tedesca sul riconoscimento e l'esecuzione di risoluzioni (AVAG, Anerkennungs- und Vollstreckungsführungsgesetz, modificata dalla legge del 19.02.2001) e il Regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento del 30.12.2006 (EuMVVO), con il quale i creditori dal 12.12.2008 hanno uno strumento in più per cercare di ottenere il pagamento dei loro crediti, è diventato più semplice perseguire i debitori residenti all'interno dell'UE oltre i confini nazionali.
L'ingiunzione di pagamento europea rappresenta un'alternativa, poiché permane sempre la minaccia di un'ingiunzione di pagamento dall'estero ai sensi del § 688 III ZPO in combinato disposto con il § 32 1 AVAG. Ovviamente, oltre a ciò è sempre possibile dare vita a un procedimento giudiziario su base puramente nazionale con successivo rilascio del titolo esecutivo europeo.
Parimenti, con l'introduzione del regolamento (CE) n. 805/2004 è diventato molto più facile rendere esecutiva una sentenza all'estero. Il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (EuVTVO) che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati è entrato in vigore il 21 gennaio 2005. Lo scopo di questa procedura è rendere più celere e semplice l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria. Ai sensi dell'Art. 3, pag. 1 EuVTVO titoli idonei sono i titoli esecutivi da certificare. I titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo sono decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Regolamento Small Claims – procedimento per le controversie di modesta entità

Dal 01.01.2009 negli Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca (Art. 2 comma 3 del regolamento) vige il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.07.2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento per le controversie di modesta entità).
Il regolamento in questione intende semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità (limite del valore della causa: 2.000,00 €) e ridurne i costi. Il procedimento costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Il regolamento europeo elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Il regolamento prevede l'obbligo di inviare un modulo di domanda e di norma il procedimento deve svolgersi in forma scritta.

Se il debitore si trasferisce all'estero prima dell'esecuzione della sentenza...

… prima di procedere all'esecuzione forzata è necessario che una persona incaricata all'estero gli notifichi l'atto giudiziario. Un atto giudiziario non può essere notificato semplicemente infilando il documento nella cassetta della posta del debitore o inviandolo per fax/email.
Chi è coinvolto in un procedimento giudiziario non può esimersi dal far pervenire all'altra parte coinvolta determinati documenti. Si tratta di un presupposto importante dell'esecuzione forzata: sia nel proprio paese che all'estero. Anche vari atti extragiudiziali, come ad esempio i documenti notarili, hanno l'obbligo di notifica.
L'emendamento in materia di notifiche del 01.07.2002 ha semplificato notevolmente la notifica di atti giudiziari all'estero. Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo (CE) 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali e i §§ 1067 segg. ZPO (Codice tedesco di procedura civile) del 13.11.2008 la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali è stata ulteriormente semplificata. Il regolamento prevede la trasmissione dell'atto da notificare sotto forma di modulo (sussiste l'obbligo di utilizzare un modulo di domanda) all'autorità centrale incaricata dello Stato membro ricevente. Qualora siano richieste delle traduzioni, anche nell'ambito dell'ingiunzione di pagamento europea, collaboriamo strettamente con la nostra agenzia di traduzioni di fiducia, poiché viene data al destinatario la possibilità di rifiutare il documento. Per scoraggiare e evitare dall'inizio l'"ostacolo della lingua", se necessario facciamo prima tradurre il documento nella lingua del paese.
La procedura di notifica in sé è gratuita, ovvero non devono essere pagate spese per il tribunale.

L'esecuzione forzata in Austria

L'esecuzione forzata in Austria (chiamata "Exekution" in quel paese) è disciplinata dal Regolamento sull'esecuzione (EO, Exekutionsordnung). Ai sensi dei principi fondamentali della dichiarazione di esecutività – EuGVVO I – per avere efficacia l'esecuzione forzata a seguito di una sentenza estera deve essere stata dichiarata esecutiva in Austria.
Ovviamente noi ci occupiamo per conto dei nostri clienti di questa fase della procedura di dichiarazione di esecutività di titolo per l'esecuzione forzata in Austria. La maggior parte dei tribunali austriaci accetta unicamente le richieste di esecuzione forzata inviate in forma elettronica. Per far questo serve un software specifico che noi ovviamente possediamo. Occorre ricordare che i procedimenti basati sull'invio elettronico godono di un enorme vantaggio temporale, poiché questo servizio è sempre disponibile; la trasmissione elettronica facilita quindi il rispetto delle scadenze giuridiche.
La modalità più frequente di esecuzione forzata in Austria è la cosiddetta esecuzione mobiliare, paragonabile in Germania all'esecuzione forzata avente ad oggetti i beni mobili, come ad es. i crediti pecuniari. L'“Exekution” viene di solito approvata dal tribunale esecutivo nominato. In genere si tratta sempre del Bezirksgericht (tribunale distrettuale).
Le procedure di esecuzione forzata sono responsabilità dell'Ufficiale giudiziario. Dopo aver ottenuto l'approvazione per l'“Exekution”, la procedura può durare da tre a quattro mesi. In seguito l'Ufficiale giudiziario compila il suo rapporto.

L'esecuzione forzata in Liechtenstein e dal Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein non ha in vigore alcun trattato in materia di esecuzione forzata con la Germania, ma solo con l'Austria e la Svizzera. Il Principato del Liechtenstein fa parte dello spazio economico europeo (SEE), eppure le agevolazioni in essere all'interno dell'UE non hanno preso piede in Liechtenstein. Pertanto è necessario valutare caso per caso se sia più vantaggioso riscuotere all'estero un debito che non ha origine in Austria o in Svizzera nei confronti di un debitore domiciliato in Liechtenstein, e, basandosi sulla procedura di rigetto in Liechtenstein, attuare l'esecuzione forzata tramite un titolo ottenuto all'estero, oppure – al contrario – se sia preferibile optare sin dall'inizio per il procedimento di cognizione presso i tribunali del Liechtenstein.
Al contrario, per il recupero debiti da parte di un creditore domiciliato in Liechtenstein nei confronti di un debitore che non è domiciliato in Svizzera né in Austria, occorre stabilire se il credito deve essere recuperato tramite procedimento di cognizione davanti alla Pretura di Vaduz e, successivamente, utilizzando una scorciatoia procedurale, all'estero, o se sia meglio decidere subito di fare ricorso al tribunale estero.

L'esecuzione forzata in Svizzera

La base giuridica per l'esecuzione forzata in Svizzera è la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).
L'esecuzione forzata ovvero il recupero crediti in Svizzera differisce sostanzialmente dalle leggi in materia di esecuzione forzata della maggior parte degli altri paesi. Ad esempio, il requisito più importante – il titolo esecutivo – non è richiesto per la realizzazione del credito, poiché una sentenza relativa al titolo viene emessa soltanto in seguito, durante la cosiddetta procedura di rigetto.
L'esecuzione stessa viene effettuata dall'Ufficiale giudiziario, che in Svizzera corrisponde all'autorità centrale in base alla legge federale sull'esecuzione. In linea di massima questo equivale all'azione del municipio a seguito di una cosiddetta domanda di esecuzione inoltrata presso l'ufficio competente per le esecuzioni. L'ingiunzione di pagamento viene quindi notificata personalmente al debitore.
Il debitore ha la possibilità di saldare il debito, in tal caso il procedimento termina. Qualora non adempia alla richiesta di pagamento e non si opponga all'esecuzione, si procede al pignoramento. A questo punto il tribunale potrebbe anche prendere in esame la validità dell'esecuzione, ma solo qualora il debitore si opponga all'esecuzione (cosiddetta proposta legislativa) e il creditore chieda il rigetto dell'opposizione.
La proposta legislativa implica che il creditore faccia valere di fronte al tribunale i motivi per cui ritiene giustificata l'esecuzione, cosa che rende il procedimento molto più costoso, in particolare in relazione alle spese processuali.

Osservazioni conclusive/referente

Occorre sottolineare che i titoli esecutivi ottenuti all'estero e quelli “convertiti” in titoli esteri non sono paragonabili alla normativa trentennale in materia di esecuzioni che prevale in Germania. In alcuni paesi, ad esempio, un titolo esecutivo è valido per un periodo di soli sei anni.