Viehbacher IT

Viehbacher IT (37)

INFORMAZIONI SULL'EDITORE SVIZZERA

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 13:42


Johannes N. Viehbacher
Avvocato (RAK Liechtenstein)
Iscritto nell'elenco ai sensi dell'art. 28 BGFA
Mühlezelgstrasse 53
CH-8047 Zürich

Tel. +41 (0) 44 271 1000
E-Mail: zuerich@viehbacher.com

Autorità di vigilanza:
Commissione di vigilanza sugli Avvocati e le Avvocatesse
presso il Tribunale d'Appello del Cantone di Zurigo
Hirschengraben 15
CH-8001 Zürich

Tel. +41 (0) 44 257 91 91

 

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INFORMAZIONI SULL'EDITORE AUSTRIA

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 13:42


Studio Legale Viehbacher
Avv. Johannes N. Viehbacher (RAK Liechtenstein)
Rotenmühlgasse 11/10
A-1120 Vienna

Tel. +43 (0) 1 603 48 75

L'indirizzo e-mail è il seguente:
office@viehbacher.com

Appartenenza all'ordine:
Ordine degli Avvocati di Vienna

Codice ADVM: J101147

P.IVA: ATU65173803

Per l'attività in Austria si applicano le seguenti normative professionali:

RAO - Legge professionale forense
EuRAG - Legge federale sulla libera circolazione dei servizi e le succursali di avvocati europei in Austria
DSt - Statuto disciplinare per gli ingredienti e gli aspiranti avvocati
RL-BA - Direttive per l'esercizio della professione di avvocato, per il monitoraggio degli obblighi dell'avvocato e per la formazione degli aspiranti avvocati
RATG - Legge sulle tariffe degli avvocati
AHK - Criteri generali sugli onorari
Direttiva sulle onorificenze - Direttiva per l'assegnazione delle onorificenze
Regolamento quadro sull'arbitrato - Regolamento quadro sull'arbitrato e la conciliazione dell'Ordine degli Avvocati austriaco
Geo-ÖRAK - Regolamento professionale dell'Ordine degli Avvocati austriaco

Accesso alle norme professionali:

http://www.rechtsanwaelte.at/www/getFile.php?id=81&nav=0
http://www.ris.bka.gv.at/auswahl/

Autorità di vigilanza:
Ordine degli Avvocati di Vienna
Ertlgasse 2 / Ecke Rotenturmstraße 2
A-1010 Wien

Tel. +43 (0) 1 533 271 8-0
Internet: www.rakwien.at
E-Mail: office@rakwien.at

 

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Informazioni di legge ai sensi dell'art. 5 ECG:
ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 della legge del Liechtenstein sul commercio elettronico (ECG), forniamo le seguenti informazioni in qualità di provider di questo sito web:

I recapiti dettagliati sono i seguenti:
Johannes N. Viehbacher
Avvocato
Landstrasse 123
LI-9495 Triesen
Principato del Liechtenstein

Tel. +423 384 01 55 

L'indirizzo e-mail è il seguente:
office@viehbacher.com

L'attività degli avvocati del Liechtenstein in tale Stato è soggetta al potere disciplinare della Corte d'appello del Principato del Liechtenstein. Lo studio legale è membro dell'ordine degli avvocati del Liechtenstein (www.lirak.li) ed è soggetto alle direttive di quest'ultimo e alla Legge sugli Avvocati (RAG).

Il numero di partita IVA nel Liechtenstein è il seguente: 56189

 

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INFORMAZIONI SULL'EDITORE GERMANIA

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 13:40


Informazioni di legge ai sensi dell'art. 6 TDG:
ai sensi del § 6 della legge sui servizi telematici (TDG), forniamo le seguenti informazioni in qualità di provider di questo sito web:

I recapiti dettagliati sono i seguenti:
Johannes N. Viehbacher
Rechtsanwalt 
Stadtplatz 3
DE-93437 Furth im Wald
Repubblica Federale Tedesca

Tel. +49 (0)9973 7259970

L'indirizzo e-mail è il seguente:
office@viehbacher.com

L'esercizio dell'attività di avvocato nella Repubblica Federale Tedesca avviene sulla base dell'autorizzazione all'avvocatura dell'Ordine degli Avvocati di Norimberga. Johannes N. Viehbacher è membro dell'Ordine degli Avvocati di Monaco. In Germania gestisce uno studio all'indirizzo DE-80335 München, Nymphenburger Str. 4.

Per l'attività in Germania si applicano le seguenti normative professionali:
• Legge sulla retribuzione degli avvocati (RVG)
• Legge sui costi dei tribunali (GKG)
• Regolamento federale sugli avvocati (BRAO)
• Legge sugli avvocati europei (EuRAG)

Queste leggi sono visionabili all'indirizzo: www.anwaltverein.de/praxis/berufsrecht.

Il numero di partita IVA tedesco è il seguente: DE 195 235 999

Avvocati e avvocatesse, sulla base del Regolamento federale sugli avvocati, sono tenuti a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile professionale con un massimale di almeno 250.000,00 €. I dettagli si evincono dal § 51 BRAO. L'assicurazione di responsabilità civile per i danni patrimoniali dello Studio Legale Viehbacher in Germania è intrattenuta presso il seguente assicuratore:
Allianz Versicherungs AG, Dieselstr. 8, 85774 Unterföhring

 

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INFORMAZIONI SULL'EDITORE

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 13:32

 

 

Informazioni per tutti gli stati:

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AUTODENUNCE

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 11:20

Consulenza e rappresentanza nelle autodenunce ai sensi del § 371 AO (Ordinamento tributario tedesco)

Sono tanti i motivi che spingono all'autodenuncia: la quantità crescente di cosiddetti "CD con dati fiscali", le maglie sempre più strette dei trattati tributari internazionali, i "conniventi" anch'essi a rischio di sanzioni che cercano di tutelarsi autodenunciandosi e non da ultimo le voci sempre più insistenti sulla futura abolizione o limitazione delle autodenunce. Oltre a queste motivazioni di carattere generale, ogni singolo caso ha argomentazioni personali per l'autodenuncia.

Fondazioni del Liechtenstein

La conoscenza approfondita del diritto tributario e penale tedesco, soprattutto anche - e questo viene spesso trascurato - del diritto delle fondazioni del Liechtenstein sono un requisito indispensabile per fornire una consulenza e una rappresentanza competente ai fondatori o ai beneficiari di una fondazione del Liechtenstein che intendono percorrere la strada dell'autodenuncia in Germania per non incorrere in sanzioni penali.

Per sistemare correttamente e a norma di legge una posizione legata a una fondazione del Liechtenstein non dichiarata al fisco occorre aggirare una serie di ostacoli nascosti, cosa che richiede una profonda conoscenza del diritto tedesco e del diritto del Liechtenstein. Anche quando il patrimonio della fondazione è stato gestito in un paese terzo, ad es. in Svizzera, non cambia nulla, poiché la fondazione del Liechtenstein è il soggetto di diritto che funge da intermediario tra il fondatore ovvero il beneficiario e il patrimonio e come tale viene considerata ai fini della tassazione.

Pertanto, per una gestione corretta del caso dal punto di vista tributario, occorre fare attenzione a una serie di insidie, a cominciare dalla costituzione della fondazione, per proseguire con gli emolumenti ai beneficiari, eventuali altre contribuzioni, fino alle cosiddette "donazioni finali", forse già effettuate, ai beneficiari finali. Chi non conosce in modo approfondito e non ha esperienza del diritto delle fondazioni del Liechtenstein potrebbe facilmente trascurare circostanze rilevanti dal punto di vista tributario, mettendo così a repentaglio la riuscita dell'autodenuncia. Perché un'autodenuncia ottenga il risultato desiderato occorre esporre tutte le circostanze rilevanti ai fini tributari, che consentano di calcolare correttamente l'importo delle imposte risultanti e di effettuare il loro pagamento in un breve arco di tempo con l'aggiunta degli interessi ed eventualmente di un supplemento del 5% (per determinate fattispecie).

Conti privati in Svizzera e Austria

Altrettanto spesso veniamo consultati per l'autodenuncia di rendite patrimoniali non dichiarate al fisco su conti e/o depositi privati in Svizzera e/o Austria. Anche in questo caso la preparazione di un'autodenuncia a norma di legge può richiedere molto tempo, a seconda della durata del periodo delle mancate dichiarazioni, della forma di deposito scelta e della qualità della documentazione che ci viene messa a disposizione. Ciò nonostante anche in questo caso non perdiamo mai di vista le componenti di diritto civile (ad es. diritto ereditario, diritto di famiglia) e di diritto pubblico (ad es. diritto d'amministrazione) di un'autodenuncia e siamo così in grado di fornire una consulenza completa a beneficio dei nostri assistiti.

Vasta esperienza

Negli ultimi anni abbiamo offerto servizi di consulenza e rappresentanza a numerosi individui e famiglie sulla redazione e la presentazione di autodenunce.

Con i nostri studi legali in Liechtenstein (Vaduz), Svizzera (Zurigo) e Germania (Monaco) siamo in grado di offrire un servizio accurato, puntuale e discreto per la gestione delle autodenunce.

Sotto la guida dell'Avv. Johannes N. Viehbacher, il quale grazie alla sua doppia qualifica di avvocato tedesco e del Liechtenstein nonché alla sua profonda conoscenza del diritto delle fondazioni del Liechtenstein, del diritto penale e tributario tedesco e dei trattati tributari pertinenti (TIEA e DBA), maturata in dieci anni di intenso lavoro sulla giurisprudenza della Corte Suprema, i nostri professionisti elaborano autodenunce a norma di legge per individui e famiglie. Ovviamente non solo per fondatori, consigli di fondazione e beneficiari di una fondazione del Liechtenstein, ma anche per titolari di conti privati mai dichiarati in Svizzera, Austria o Liechtenstein.

Il nostro standard di servizio

Non ci permettiamo di giudicare i nostri assistiti e rispettiamo la loro personalità e i motivi che li spingono all'autodenuncia. Il nostro compito è quello di aiutare i nostri clienti, che ci danno la massima fiducia, a risolvere le loro questioni in modo rapido e affidabile. Niente di più e niente di meno. E ovviamente dopo la presentazione dell'autodenuncia non lasciamo soli i nostri assistiti, bensì li rappresentiamo fino alla fine del procedimento penale che in genere segue l'autodenuncia e su richiesta anche durante l'ulteriore procedura di tassazione. Di norma intratteniamo buoni rapporti professionali con le autorità tributarie e i pubblici ministeri ed evitiamo così spiacevoli e inutili seccature ai nostri assistiti. 

Chiediamo la vostra comprensione se, non conoscendo il vostro caso specifico, non possiamo fornire un preventivo dei costi incluso l'importo delle successive imposte e prima del conferimento del mandato non possiamo rispondere ad alcuna domanda di natura giuridica, poiché ciò non sarebbe semplicemente possibile e neppure serio. Anche se gli interessati scambiano costantemente pareri con altre persone in forma anonima (ad es. nei forum su Internet), nessun caso è uguale a un altro e un'informazione giuridica così come un consiglio di un avvocato con conseguenze giuridiche possono essere forniti solo dopo uno studio accurato del singolo caso.

Siamo a vostra completa disposizione per un colloquio personale presso le nostre sedi. Contattateci telefonicamente o per e-mail.

Recupero crediti a livello internazionale e esecuzione forzata in ambito europeo

La parola "internazionale" riveste una grande importanza per lo studio legale Viehbacher, anche in termini di recupero crediti e esecuzione forzata. I confini tra stati non rappresentano un ostacolo per noi. Tuteliamo i diritti dei nostri clienti in tutta Europa, con particolare attenzione ai paesi di lingua tedesca, nei quali siamo presenti con le nostre sedi nazionali, ovvero in Liechtenstein, Germania, Austria e Svizzera.

Che cosa si intende per esecuzione forzata e come funziona?

L'esecuzione forzata è un procedimento statale volto all'attuazione forzata di un diritto e/o garanzia di un creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nei confronti di uno o più creditori sulla base di un titolo esecutivo (di solito una sentenza).
Per mantenere più basse possibili le spese dei nostri assistiti, se l'ammontare dei crediti è minimo invece di intentare un'azione legale optiamo per il recupero crediti tramite un procedimento d'ingiunzione volto ad ottenere un titolo esecutivo. Un titolo esecutivo ci consente di promuovere l'esecuzione forzata nei confronti del debitore, in collaborazione con l'Ufficiale giudiziario e il tribunale esecutivo in questione, avente ad oggetto i beni mobili e immobili del debitore.

Esecuzione forzata internazionale

L'esecuzione forzata assume un carattere internazionale quando il debitore e il creditore risiedono in paesi diversi.
Con l'entrata in vigore di regolamenti e leggi relativamente recenti, come la legge tedesca sul riconoscimento e l'esecuzione di risoluzioni (AVAG, Anerkennungs- und Vollstreckungsführungsgesetz, modificata dalla legge del 19.02.2001) e il Regolamento che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento del 30.12.2006 (EuMVVO), con il quale i creditori dal 12.12.2008 hanno uno strumento in più per cercare di ottenere il pagamento dei loro crediti, è diventato più semplice perseguire i debitori residenti all'interno dell'UE oltre i confini nazionali.
L'ingiunzione di pagamento europea rappresenta un'alternativa, poiché permane sempre la minaccia di un'ingiunzione di pagamento dall'estero ai sensi del § 688 III ZPO in combinato disposto con il § 32 1 AVAG. Ovviamente, oltre a ciò è sempre possibile dare vita a un procedimento giudiziario su base puramente nazionale con successivo rilascio del titolo esecutivo europeo.
Parimenti, con l'introduzione del regolamento (CE) n. 805/2004 è diventato molto più facile rendere esecutiva una sentenza all'estero. Il Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (EuVTVO) che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati è entrato in vigore il 21 gennaio 2005. Lo scopo di questa procedura è rendere più celere e semplice l'accesso all'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria. Ai sensi dell'Art. 3, pag. 1 EuVTVO titoli idonei sono i titoli esecutivi da certificare. I titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo sono decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Regolamento Small Claims – procedimento per le controversie di modesta entità

Dal 01.01.2009 negli Stati membri dell'UE ad eccezione della Danimarca (Art. 2 comma 3 del regolamento) vige il Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11.07.2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento per le controversie di modesta entità).
Il regolamento in questione intende semplificare e accelerare la composizione delle controverse transfrontaliere di modesta entità (limite del valore della causa: 2.000,00 €) e ridurne i costi. Il procedimento costituisce per le parti un’alternativa ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri. Il regolamento europeo elimina inoltre i procedimenti intermedi necessari per il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di sentenze rese in un altro Stato membro nell’ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Il regolamento prevede l'obbligo di inviare un modulo di domanda e di norma il procedimento deve svolgersi in forma scritta.

Se il debitore si trasferisce all'estero prima dell'esecuzione della sentenza...

… prima di procedere all'esecuzione forzata è necessario che una persona incaricata all'estero gli notifichi l'atto giudiziario. Un atto giudiziario non può essere notificato semplicemente infilando il documento nella cassetta della posta del debitore o inviandolo per fax/email.
Chi è coinvolto in un procedimento giudiziario non può esimersi dal far pervenire all'altra parte coinvolta determinati documenti. Si tratta di un presupposto importante dell'esecuzione forzata: sia nel proprio paese che all'estero. Anche vari atti extragiudiziali, come ad esempio i documenti notarili, hanno l'obbligo di notifica.
L'emendamento in materia di notifiche del 01.07.2002 ha semplificato notevolmente la notifica di atti giudiziari all'estero. Con l'entrata in vigore del Regolamento europeo (CE) 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali e i §§ 1067 segg. ZPO (Codice tedesco di procedura civile) del 13.11.2008 la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali è stata ulteriormente semplificata. Il regolamento prevede la trasmissione dell'atto da notificare sotto forma di modulo (sussiste l'obbligo di utilizzare un modulo di domanda) all'autorità centrale incaricata dello Stato membro ricevente. Qualora siano richieste delle traduzioni, anche nell'ambito dell'ingiunzione di pagamento europea, collaboriamo strettamente con la nostra agenzia di traduzioni di fiducia, poiché viene data al destinatario la possibilità di rifiutare il documento. Per scoraggiare e evitare dall'inizio l'"ostacolo della lingua", se necessario facciamo prima tradurre il documento nella lingua del paese.
La procedura di notifica in sé è gratuita, ovvero non devono essere pagate spese per il tribunale.

L'esecuzione forzata in Austria

L'esecuzione forzata in Austria (chiamata "Exekution" in quel paese) è disciplinata dal Regolamento sull'esecuzione (EO, Exekutionsordnung). Ai sensi dei principi fondamentali della dichiarazione di esecutività – EuGVVO I – per avere efficacia l'esecuzione forzata a seguito di una sentenza estera deve essere stata dichiarata esecutiva in Austria.
Ovviamente noi ci occupiamo per conto dei nostri clienti di questa fase della procedura di dichiarazione di esecutività di titolo per l'esecuzione forzata in Austria. La maggior parte dei tribunali austriaci accetta unicamente le richieste di esecuzione forzata inviate in forma elettronica. Per far questo serve un software specifico che noi ovviamente possediamo. Occorre ricordare che i procedimenti basati sull'invio elettronico godono di un enorme vantaggio temporale, poiché questo servizio è sempre disponibile; la trasmissione elettronica facilita quindi il rispetto delle scadenze giuridiche.
La modalità più frequente di esecuzione forzata in Austria è la cosiddetta esecuzione mobiliare, paragonabile in Germania all'esecuzione forzata avente ad oggetti i beni mobili, come ad es. i crediti pecuniari. L'“Exekution” viene di solito approvata dal tribunale esecutivo nominato. In genere si tratta sempre del Bezirksgericht (tribunale distrettuale).
Le procedure di esecuzione forzata sono responsabilità dell'Ufficiale giudiziario. Dopo aver ottenuto l'approvazione per l'“Exekution”, la procedura può durare da tre a quattro mesi. In seguito l'Ufficiale giudiziario compila il suo rapporto.

L'esecuzione forzata in Liechtenstein e dal Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein non ha in vigore alcun trattato in materia di esecuzione forzata con la Germania, ma solo con l'Austria e la Svizzera. Il Principato del Liechtenstein fa parte dello spazio economico europeo (SEE), eppure le agevolazioni in essere all'interno dell'UE non hanno preso piede in Liechtenstein. Pertanto è necessario valutare caso per caso se sia più vantaggioso riscuotere all'estero un debito che non ha origine in Austria o in Svizzera nei confronti di un debitore domiciliato in Liechtenstein, e, basandosi sulla procedura di rigetto in Liechtenstein, attuare l'esecuzione forzata tramite un titolo ottenuto all'estero, oppure – al contrario – se sia preferibile optare sin dall'inizio per il procedimento di cognizione presso i tribunali del Liechtenstein.
Al contrario, per il recupero debiti da parte di un creditore domiciliato in Liechtenstein nei confronti di un debitore che non è domiciliato in Svizzera né in Austria, occorre stabilire se il credito deve essere recuperato tramite procedimento di cognizione davanti alla Pretura di Vaduz e, successivamente, utilizzando una scorciatoia procedurale, all'estero, o se sia meglio decidere subito di fare ricorso al tribunale estero.

L'esecuzione forzata in Svizzera

La base giuridica per l'esecuzione forzata in Svizzera è la Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (LEF).
L'esecuzione forzata ovvero il recupero crediti in Svizzera differisce sostanzialmente dalle leggi in materia di esecuzione forzata della maggior parte degli altri paesi. Ad esempio, il requisito più importante – il titolo esecutivo – non è richiesto per la realizzazione del credito, poiché una sentenza relativa al titolo viene emessa soltanto in seguito, durante la cosiddetta procedura di rigetto.
L'esecuzione stessa viene effettuata dall'Ufficiale giudiziario, che in Svizzera corrisponde all'autorità centrale in base alla legge federale sull'esecuzione. In linea di massima questo equivale all'azione del municipio a seguito di una cosiddetta domanda di esecuzione inoltrata presso l'ufficio competente per le esecuzioni. L'ingiunzione di pagamento viene quindi notificata personalmente al debitore.
Il debitore ha la possibilità di saldare il debito, in tal caso il procedimento termina. Qualora non adempia alla richiesta di pagamento e non si opponga all'esecuzione, si procede al pignoramento. A questo punto il tribunale potrebbe anche prendere in esame la validità dell'esecuzione, ma solo qualora il debitore si opponga all'esecuzione (cosiddetta proposta legislativa) e il creditore chieda il rigetto dell'opposizione.
La proposta legislativa implica che il creditore faccia valere di fronte al tribunale i motivi per cui ritiene giustificata l'esecuzione, cosa che rende il procedimento molto più costoso, in particolare in relazione alle spese processuali.

Osservazioni conclusive/referente

Occorre sottolineare che i titoli esecutivi ottenuti all'estero e quelli “convertiti” in titoli esteri non sono paragonabili alla normativa trentennale in materia di esecuzioni che prevale in Germania. In alcuni paesi, ad esempio, un titolo esecutivo è valido per un periodo di soli sei anni.

CONTENZIOSI PENALI INTERNATIONALI

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 11:15


La crescente internazionalizzazione dell'economia e l'elevata mobilità di tutti gli attori coinvolti fanno sì che anche i procedimenti istruttori di diritto penale abbiano sempre più dei legami con l'estero o addirittura si svolgano in più stati in parallelo.

Requisiti più stringenti per il difensore

Il difensore in una causa di diritto penale deve soddisfare requisiti più stringenti. Il professionista che esercita solo a livello nazionale si trova ben presto costretto entro i propri confini nazionali e deve giocoforza affidarsi all'esperienza di colleghi esteri che conoscono il suo modo di lavorare e con i quali collabora fruttuosamente da anni. L'ideale sarebbe che conoscesse le procedure non sono del proprio ordinamento giuridico, ma anche del paese estero in questione.

Perché anche la collaborazione delle autorità istruttorie con i colleghi esteri è in costante aumento: le autorità nazionali incaricate del rispetto della legge nelle controversie transfrontaliere si servono regolarmente degli strumenti dell'assistenza legale internazionale nelle cause penali. Con il loro aiuto portano avanti le loro attività istruttorie e dispongono ad es. all'estero la perquisizione di uffici e appartamenti e il blocco dei conti correnti. Per una tutela ottimale degli interessi dell'accusato in tali circostanze è assolutamente necessario procurarsi un'assistenza legale qualificata in tutti i paesi coinvolti. All'occorrenza occorre intraprendere una serie di contromisure serrate.

Esperienza decennale in ambito internazionale

Da anni assistiamo clienti internazionali in questioni di diritto commerciale penale e di diritto tributario penale in Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein. Dalla difesa penale internazionale che esercitiamo in uno studio legale nascono sempre ottimi spunti per elaborare una strategia difensiva di successo. Al collega specializzato solamente in diritto nazionale spesso questi spunti rimangono oscuri, devono per forza rimanere oscuri.

Perché una procedura di assistenza legale in ambito penale offre ad esempio l'opportunità di costringere le autorità nazionali che cercano assistenza legale nel procedimento istruttorio a produrre una dettagliata presa di posizione scritta. Dalla lettura attenta di questa presa di posizione i nostri qualificati difensori spesso possono trarre preziose deduzioni sul pensiero e sulla strategia delle autorità istruttorie. Questa conoscenza è a sua volta una componente importante dell'elaborazione e dell'attuazione di una strategia difensiva di successo.

Vantaggi pratici

Se un accusato a seguito di un (possibile) mandato di cattura non può viaggiare in determinati paesi, noi siamo in grado di fornirgli un'assistenza legale qualificata nel paese di sua scelta (Germania, Austria, Svizzera, Italia e Liechtenstein). Possiamo così fornire ai nostri clienti assistenza diretta, senza che per ottenere la consulenza di un avvocato essi debbano recarsi personalmente in un paese nel quale - a ragione o a torto - temono di essere incarcerati.

Siamo a vostra completa disposizione per un colloquio personale presso le nostre sedi. Contattateci telefonicamente o per e-mail.

SIAMO SPECIALIZZATI IN...

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 11:14


… servizi di consulenza e rappresentanza internazionali dei nostri clienti in Liechtenstein, Germania, Austria, Svizzera e Italia.

Offriamo ai nostri clienti una competenza specifica in diritto penale internazionale, come ad es. la difesa in cause internazionali di diritto commerciale penale e di diritto tributario penale.

Grazie alla nostra conoscenza del diritto delle fondazioni del Liechtenstein e del diritto bancario svizzero da un lato e del diritto tributario e penale tedesco dall'altro, siamo esperti in autodenunce di evasione fiscale.

Un'ulteriore area di specializzazione è la consulenza in materia di investimenti transnazionali, come ad es. in caso di acquisto o vendita di immobili all'estero o partecipazioni in aziende estere e nella fondazione, gestione e liquidazione di società estere.

Inoltre, assistiamo i nostri clienti o altri colleghi nella stesura e nell'implementazione di accordi transfrontalieri tra società in Germania, Austria, Svizzera, Italia e Liechtenstein.

Non da ultimo siamo attivi nel recupero crediti internazionale in Austria, Germania, Svizzera e Liechtenstein.

Un breve riassunto del nostro impegno professionale, che sottolinea il nostro standard di servizio, è disponibile qui.

AMBITI GIURIDICI

  • Lunedì, 19 Maggio 2014 11:11


Nei nostri studi legali ci occupiamo dei seguenti ambiti giuridici:

Diritto penale, in particolare:

  • Diritto penale commerciale
  • Diritto penale tributario, ved. anche Specializzazioni
  • Diritto penale aziendale
  • Consulenza in materia di compliance e prevenzione
  • Diritto disciplinare e procedimenti davanti al tribunale del lavoro
  • Insolvenza e diritto fallimentare
  • Diritto penale complementare e infrazioni (diritto commerciale internazionale, tutela dei dati, responsabilità del produttore etc.)
  • ved. anche le nostre Specializzazioni internazionali

Diritto societario e commerciale, in particolare:

  • Consulenza alle aziende, ai loro soci e organi (amministratori, consigli di amministrazione, direttori, consigli di vigilanza)
  • Fondazione, acquisto e vendita di aziende
  • Diritto commerciale
  • Assistenza legale nelle controversie societarie
  • Controversie con organi societari (in particolare attuazione/rifiuto di richieste di risarcimento danni nei confronti di membri degli organi societari)

Diritto civile, in particolare:

  • Diritto contrattuale generale e esecuzioni forzate (ved. Specializzazioni)
  • Diritto sulla responsabilità medica
  • Diritto fondiario incl. diritto degli architetti, ingegneri e progettisti
  • Diritto di diffusione e diritto dei rappresentanti commerciali
  • Diritto del mediatore
  • Diritto di locazione e della conduzione
  • Legislazione edilizia privata
  • Diritto delle fondazioni e delle associazioni
  • Diritto della concorrenza
  • Diritto condominiale e diritto del patrimonio immobiliare e diritto di prelazione su di una proprietà per piani

Diritto del lavoro, in particolare:

  • Avvertimento, licenziamento, contratto di risoluzione
  • Normativa in materia di tutela contro il licenziamento
  • Modifiche e trasferimenti dell'attività
  • Diritto dei contratti di lavoro e di servizi (assunzione, orario lavorativo, compenso e ferie/vacanze)

Diritto di famiglia e diritto ereditario, in particolare:

  • Tutela della discendenza / adozioni
  • Accordi prematrimoniali e testamenti
  • Alimenti, mantenimento di figli e coniuge
  • Dispute ereditarie
  • Successioni
  • Successione legittima
  • Questioni legali relative alla convivenza extraconiugale
  • Divorzi
  • Custodia e diritto di visita
  • Redazione ed esecuzione di testamenti
  • Accordi di separazione e divorzio
  • Successione anticipata
  • Conguaglio patrimoniale e pensionistico / liquidazione del regime patrimoniale